CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 33 DEL 5 SETTEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI DA PARTE DELL’ORGANO DI CONTROLLO Anche quest’anno le dichiarazioni fiscali delle società di capitali devono essere sottoscritte oltre che dal rappresentante legale della società, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. Con una scheda informativa forniamo una sintesi dell’adempimento, alla luce delle novità in materia di visto di conformità introdotte dalla Legge di stabilità. Pagina 5 RIMBORSO IVA IN VIA PRIORITARIA, PIÙ AMPIA LA PLATEA DEI CONTRIBUENTI INTERESSATI Si allarga la platea dei contribuenti che possono richiedere il rimborso IVA infrannuale in via prioritaria, ovvero entro 3 mesi dalla richiesta. Tale possibilità è, infatti, ora estesa anche ai produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi, con Decreto MEF del 10 luglio 2014. Pagina 9 LE MODIFICHE SOCIETARIE DEL DECRETO COMPETITIVITÀ CONVERTITO IN LEGGE Si riepilogano di seguito le novità più importanti per le società introdotte con la Legge 116/2014 di conversione del D.l. 91/2014 (c.d. decreto competitività). Tra le molte conferme non mancano alcune novità - come l'obbligo dal 1° settembre dell'iscrizione immediata al Registro Imprese per le richieste munite di atto notarile - e alcune modifiche rispetto al testo originario del decreto. Pagina 12 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE L'IMPOSIZIONE FISCALE IN CASO DI SUCCESSIONE E DONAZIONE Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo in cosa consiste l'imposizione fiscale sugli immobili ereditati o ricevuti in donazione. Pagina 18 PRASSI DELLA SETTIMANA LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 23 I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 Pagina 24 SCADENZARIO SCADENZARIO DAL 08.09.2014 AL 22.09.2014 Pagina 25 Riproduzione riservata Pag. 2 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana. Il 29 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto c.d. "sblocca Italia", su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi. Il decreto legge contiene misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, nonché sette provvedimenti relativi alla riforma della Giustizia. E' stata approvata anche la norma di legge che prevede uno sconto fiscale del 20% sull'acquisto di immobili destinati alla locazione. L'immobile, dopo l'acquisto, deve essere locato per otto anni a canone concordato. L'acquirente deve essere persona fisica, coop edilizia oppure Onlus e non deve essere parente di primo grado del futuro inquilino. Tra le condizioni vi sono anche: la classe energetica degli immobili, che deve essere A o B; la categoria catastale, che deve essere una A (abitazioni) con esclusione di A8, A9 e A1 (ville e case storiche o signorili); il tetto di spesa per l'acquisto (anche di due case) è di 300mila euro. Se mancano i requisiti scatta l'immediata decadenza dalle agevolazioni e la restituzione del bonus. Con un comunicato stampa del 1° settembre, l'Inps ha reso noto di aver dato inizio alla campagna RED 2014 per la verifica dei redditi e del diritto alle prestazioni assistenziali , con l’invio del cosiddetto “Bustone” per la richiesta delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale e/o delle dichiarazioni di responsabilità riguardanti la sussistenza dei requisiti per il diritto alle prestazioni assistenziali. Sempre il 1° settembre il premier Renzi ha tenuto una conferenza stampa in cui ha illustrato il pacchetto di riforme detto "millegiorni". Tra le misure previste, è stata confermata la volontà di alleggerire il prelievo fiscale sul lavoro attraverso un robusto intervento sull'Irap e la stabilizzazione del bonus Irpef di 80 euro dal 2015, se possibile estendendolo anche alle categorie finora escluse. E' stato poi illustrato il percorso di attuazione della delega fiscale (Legge n. 23/2014) attraverso i vari decreti legislativi che da qui alla fine dell'anno dovrebbero completare l'iter di approvazione: la riforma di Equitalia, le norme sul «Fisco-amico», la definizione dell'abuso di diritto e la revisione delle sanzioni penali e amministrative in materia fiscale, la riforma delle accise, la revisione dei giochi pubblici, la fatturazione elettronica. E' già in arrivo il decreto del Governo sulle semplificazioni che attuerà una parte importante della delega fiscale. Tra le misure che potrebbero rientrare nel decreto vi sono l'esclusione della responsabilità solidale negli appalti e la "copertura" quinquennale con il capitale ripartito tra i soci a seguito di liquidazione della società per il mancato pagamento delle ritenute. Resta un gioco di forza, invece, tra Governo e tecnici sulla responsabilità di CAF e professionisti per i versamenti dovuti dal contribuente assistito che abbia "barato" sugli importi da versare. Sulle Riproduzione riservata Pag. 3 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 commissioni censuarie per il Catasto, forse già a metà mese dovrebbe essere varato il decreto, ma dovrà tornare alle commissioni parlamentari. Dal 1° ottobre scatta l'obbligo, per tutti, di presentare il modello F24 in via telematica se il saldo è a zero, se è stata effettuata una compensazione e il saldo è positivo, oppure se il saldo è superiore a 1.000 euro. Il Decreto Renzi (D.L. n. 66/2014), infatti, oltre al bonus Irpef, ha previsto anche altre misure fiscali. Tra queste, è stato stabilito che dal 1° ottobre 2014 chi dovrà versare imposte/contributi dovrà farlo utilizzando esclusivamente: i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i c.d. modd. F24 “a zero”; i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking delle banche e di Poste italiane), qualora siano state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo positivo; i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, per i modd. F24 di importo superiore a € 1.000. Le nuove regole si applicano a tutti: imprese, professionisti e anche privati. Sarà ancora possibile pagare con F24 cartaceo presso le banche, le poste o uno sportello di Equitalia solo da chi non è titolare di partita IVA se dovrò pagare, senza alcuna compensazione, un modello F24 con un saldo pari o inferiore a 1.000 euro. Riproduzione riservata Pag. 4 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: La sottoscrizione delle dichiarazioni delle società di capitali da parte dell’organo di controllo Le dichiarazioni fiscali delle società di capitali (UNICO SC 2014 e IRAP 2014), che devono essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 30 settembre (in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) devono essere sottoscritte, oltre che dal legale rappresentante della società, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione al bilancio, ossia coloro cui è stato affidato il controllo contabile della società (revisore unico, società di revisione o collegio sindacale). La Legge di Stabilità 2014 ha previsto l'obbligo del visto di conformità in dichiarazione per i contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale, per importi superiori a 15.000 €, i crediti relativi alle imposte dirette e relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte e imposte sostitutive. Più di recente l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 82/E del 2.9.2014, ha affermato che i professionisti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, per importi superiori a 15.000 €, possono autonomamente apporre il visto senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI SOCIETA' DI CAPITALI DA PARTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO Anche quest’anno, le dichiarazioni fiscali delle società di capitali, che devono essere trasmesse entro il 30.09.2014 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono essere sottoscritte, a pena di nullità: SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI ♦ dal rappresentante legale della società; ♦ dall’amministratore di fatto o dal rappresentante negoziale, in mancanza del rappresentante legale; ♦ dal rappresentante per i rapporti tributari in Italia, in caso di soggetti con sede legale e/o amministrativa e/o attività principale all’estero; ♦ dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero: dal revisore contabile iscritto nell'apposito Registro; dal responsabile della revisione, nel caso si tratti di una società di revisione dal collegio sindacale. iscritta nell'apposito registro;, Riproduzione riservata Pag. 5 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 La sottoscrizione da parte dei sopra citati soggetti va apposta nell’apposito riquadro “Firma della dichiarazione” presente nel frontespizio del modello Unico 2014 e modello Irap 2014. In particolare, in base al soggetto che sottoscrive la relazione di revisione, il prospetto deve essere compilato nel seguente modo: ♦ nel caso di revisore contabile (revisore unico) iscritto nel Registro, il revisore RIQUADRO “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE” DEL MODELLO UNICO SC 2014 E MODELLO IRAP 2014 deve indicare nella casella “Soggetto” il codice 1, inserire il proprio codice fiscale e apporre la firma; ♦ nel caso di società di revisione iscritta nel Registro, il responsabile della revisione (ad esempio, il socio o l’amministratore) deve indicare nella casella “Soggetto” il codice 2, inserire il proprio codice fiscale e apporre la firma; è necessario, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, riportando nella casella “Soggetto” il codice 3 senza compilare il campo firma; ♦ nel caso di collegio sindacale, nella casella “Soggetto” deve essere indicato, per ciascun membro, il codice 4 e, quindi, corrispondentemente, il codice fiscale e la firma di ciascun membro del collegio. La dichiarazione priva della sottoscrizione da parte del: ♦ rappresentante legale della società (o, in mancanza, amministratore di fatto o rappresentante negoziale); ♦ rappresentante per i rapporti tributari in Italia, nel caso di soggetti con sede legale e/o amministrativa e/o attività principale all’estero; SANZIONI PREVISTE è nulla, salvo che il soggetto non vi provveda a sottoscriverla entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. La dichiarazione non sottoscritta da parte del soggetto che sottoscrive la relazione di revisione è, invece, valida, ma si applicano le sanzioni previste dall’art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 471/1997, ovvero: ♦ una sanzione fino al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, in caso di dichiarazione infedele a causa dell'omissione, nella relazione di revisione, dei giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile; ♦ una ulteriore sanzione amministrativa che va da € 258 a € 2.065. COMPENSAZIONE CREDITI > € 15.000 CON VISTO DI CONFORMITA' 1 2 I contribuenti (in questo caso, società di capitali) che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a € 15.000 annui1, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. A seguito della Legge di stabilità (art. 1 comma 574 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) anche i contribuenti che utilizzano in compensazione2, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 Art. 10, comma 7, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009. Nella Circolare 10/E/2014 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità riguardano esclusivamente la compensazione orizzontale (quella tra crediti e debiti relativi a imposte diverse), e che il limite di 15.000 € si riferisce alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione. Inoltre è stato chiarito che a Riproduzione riservata Pag. 6 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 dicembre 2013, i crediti relativi imposte sui redditi (Ires e Irpef) e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Sono abilitati al rilascio del visto di conformità: ♦ gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; ♦ gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industri, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; Il visto di conformità garantisce la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, la corrispondenza tra i dati esposti in dichiarazione e le informazioni contenute nelle stesse scritture contabili e la corrispondenza tra queste ultime e la relativa documentazione. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 82/E del 2.9.2014, in risposta ad un interpello, ha affermato che i professionisti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, per importi superiori a 15.000 €, possono autonomamente apporre il visto senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. In alternativa, per le società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile ex art. 2409-bis del Codice civile, il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione annuale, oltre che da parte del rappresentante legale, anche da parte del soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto3. A tal fine, i soggetti che esercitano il controllo contabile, qualora sottoscrivano la dichiarazione anche ai fini dell’attestazione di tale controllo, sono tenuti a barrare la casella “Attestazione” del modello UNICO SC 2014. Nel caso particolare dell'Iva, è frequente che le società di capitali anticipino il momento della presentazione della dichiarazione IVA inviandola in forma autonoma per poter fruire fin da subito della compensazione. In tale ipotesi, la sottoscrizione dei componenti dell'organo di controllo doveva avvenire direttamente sul Frontespizio del modello IVA. ORGANO DI CONTROLLO CESSATO DALL'INCARICO Se il soggetto incaricato della revisione contabile, che ha sottoscritto la relazione di revisione al bilancio per un dato periodo d'imposta, è diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione dei redditi ed Irap, obbligato a sottoscrivere tali dichiarazioni è comunque il primo soggetto, cioè colui che ha sottoscritto la relazione di differenza del credito Iva, l'apposizione del visto non è preventivo rispetto all'utilizzo in compensazione del credito, quindi, le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione (anche presentata in futuro) sia munita del visto. 3 Art. 2, comma 2, D.M. n. 164/1999. Riproduzione riservata Pag. 7 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 revisione, anche se cessato dall'incarico. A chiarirlo era stata la stessa Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 62/E dell'8 giugno 2011. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 8 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Rimborso IVA in via prioritaria, più ampia la platea dei contribuenti interessati Si allarga la platea dei contribuenti che possono richiedere il rimborso IVA infrannuale in via prioritaria, ovvero entro 3 mesi dalla richiesta. Dopo: ♦ i subappaltatori edili in regime di reverse charge; ♦ i soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; ♦ i produttori di zinco, piombo, stagno e loro semilavorati; ♦ i produttori di alluminio e semilavorati; si aggiungono ora i produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi. La nuova categoria di soggetti, individuata con Decreto MEF del 10 luglio 2014, potrà richiedere il rimborso IVA in via prioritaria a partire dalla richiesta di rimborso (modello IVA TR) relativa al 3° trimestre 2014, da presentare entro il 31.10.2014. RIMBORSO IVA IN VIA PRIORITARIA PER PIU' SOGGETTI I contribuenti IVA che hanno maturato, nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo d’imposta (2014 nel caso di specie), un credito IVA superiore a € 2.582,28 e che rispettano, nel singolo trimestre, determinati requisiti, possono, in base a quanto disposto dall’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72: IL RIMBORSO IVA ♦ richiedere il rimborso del credito Iva; ♦ ovvero, portarlo in compensazione4 nel modello F24 con altri tributi, contributi e premi. Per richiedere il rimborso infrannuale del credito Iva trimestrale maturato o la compensazione è necessario presentare un’apposita istanza con il modello IVA TR. 4 Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997. Riproduzione riservata Pag. 9 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 Esistono alcune categorie di contribuenti, individuate da specifici decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, che sono ammesse all'erogazione prioritaria del rimborso IVA, ossia entro 3 mesi dalla richiesta. L'art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce, infatti, che: "Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta." Dal 2007 ad oggi sono state individuate quattro categorie di contribuenti per le quali è previsto il rimborso IVA in via prioritaria. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti: ♦ subappaltatori edili che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi con applicazione del meccanismo del reverse charge (D.M. 22.03.2007) (codice 1 all'interno della casella "Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso" del modello IVA TR); ♦ operatori economici che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, cosiddetti "ferrosi" (D.M. 25.05.2007) - codice ATECOFIN 2004 37.10.1, corrispondente al nuovo codice ATECO 2007 38.32.10 (codice 2 all'interno dell'apposita casella del modello IVA TR); RIMBORSO IVA IN VIA PRIORITARIA ♦ operatori economici che svolgono attività di produzione di zinco, piombo e stagno, nonché di semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi (D.M. 18.07.2007) - codice ATECOFIN 2004 27.43.0, corrispondente al codice ATECO 2007 24.43.00 (codice 3 all'interno della casella del modello IVA TR); ♦ soggetti che svolgono attività di produzione di alluminio e semilavorati (D.M. 21.12.2007) - codice ATECOFIN 2004 27.42.0, corrispondente al codice ATECO 2007 24.42.00 (codice 4 all'interno della casella del modello IVA TR). Ora, con il Decreto MEF del 10.07.2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.07.2014), è stata individuata una nuova categoria di contribuenti a cui spetta il rimborso IVA prioritaria. Sono i produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi, aventi codice di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 30.30.09. Per tali contribuenti, sarà possibile chiedere il rimborso IVA in via prioritaria a partire dalla richiesta relativa al 3° trimestre 2014, quindi a partire dal modello IVA TR da presentare entro il 31.10.2014. CONTRIBUENTI A CUI SPETTA IL RIMBORSO IVA IN VIA PRIORITARIA Codice ATECO 2007 Categoria Subappaltatori edili che applicano il Decreto MEF 22.03.2007 reverse charge Recupero e riciclaggio di preparazione cascami e per Decreto il rottami 38.32.10 Decreto MEF 25.05.2007 metallici Riproduzione riservata Pag. 10 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati Produzione di alluminio e semilavorati Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca 24.43.00 Decreto MEF 18.07.2007 24.42.00 Decreto MEF 21.12.2007 30.30.09 Decreto MEF 10.07.2014 Come stabilito dal Decreto MEF 10.07.2014, per ottenere il rimborso IVA prioritario deve essere rispettato il requisito di cui all’art. 30, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, cioè i contribuenti devono effettuare operazioni non imponibili5, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Inoltre, devono essere rispettati i requisiti indicati dall'art. 2 del D.M. 22.03.2007, che prevede che i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria qualora al momento della richiesta sussistano contestualmente le seguenti condizioni: ♦ esercizio dell'attività da almeno 3 anni; ♦ eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a € 10.000 in caso di richiesta rimborso annuale ed a € 3.000 in caso di richiesta di rimborso trimestrale; ♦ eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle CONDIZIONI PER IL RIMBORSO IVA IN VIA PRIORITARIA importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E RELATIVI DISPOSITIVI: CONDIZIONI PER IL RIMBORSO IVA IN VIA PRIORITARIA Art. 30, comma 2, lett. Effettuare operazioni non imponibili per un ammontare b), superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le D.P.R. n. 633/1972 operazioni effettuate ♦ esercizio dell'attività da almeno 3 anni; ♦ credito IVA richiesto a rimborso ≥ € 10.000 se richiesta rimborso annuale, o ≥ € 3.000 se richiesta di rimborso Art. 2 del D.M. 22.03.2007 trimestrale; ♦ credito IVA richiesto a rimborso ≥ 10% dell'importo complessivo dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento 5 Di cui agli artt. 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali connessi agli scambi internazionali), D.P.R. n. 633/1972. Riproduzione riservata Pag. 11 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Le modifiche societarie del decreto competitività convertito in legge Nell'iter di conversione del decreto competitività (d.l. 91/2014) - convertito in Legge 116/2014sono state confermate le due novità di maggiore impatto per il mondo societario: la riduzione del capitale sociale minimo obbligatorio per la costituzione di una S.p.A., e l'eliminazione dell'obbligo nomina del revisore o dell’organo di controllo nelle SRL con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le SPA. Non mancano però le modifiche rispetto al testo originario del decreto: tra le più importanti si evidenziano fin da subito il ritorno dell'obbligo di pubblicare per estratto l'avviso di convocazione dell'assemblea sui giornali quotidiani nazionali, e l'esplicitazione che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca. Si riepilogano di seguito le novità più importanti per le società introdotte con la Legge 116/2014: LE MODIFICHE SOCIETARIE DEL DECRETO COMPETITIVITA' CONVERTITO IN LEGGE ACQUISTO DELLA SOCIETÀ DA PROMOTORI, FONDATORI, SOCI E AMMINISTRATORI E TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI PERSONE (Art. 20 commi 4 e 5 del D.l. 91/2014 conv. in Legge 116/2014 ) DIMEZZATI I TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE Sono confermate le modifiche agli articoli 2343-bis (acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori ) e 2500-ter (Trasformazione di società di persone) del Codice Civile, al fine di prevedere, anche in tali fattispecie, la possibilità di applicare la procedura semplificata, prevista dall'articolo 2343-ter del Codice Civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o di crediti senza relazione di stima, qualora sussistano i presupposti ivi indicati. Si ricorda che in caso di acquisto da parte della società di beni o crediti di promotori, fondatori, soci e amministratori, l'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale. A seguito delle modifiche apportate dal decreto competitività (art. 20 comma 4), in alternativa alla relazione giurata, è possibile presentare altra documentazione, contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato. La stessa documentazione può essere presentata, in alternativa alla relazione di stima giurata, nel caso di trasformazione delle società di persone in società di capitali, per la determinazione del capitale della società risultante dalla trasformazione. Sono confermate le modifiche sul diritto di opzione, di cui all'art. 2441 del Codice civile. Riproduzione riservata Pag. 12 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 (Art. 20 comma 6 del D.l. 91/2014 conv. in Legge 116/2014) Secondo la formulazione precedente l'offerta di opzione doveva essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, e doveva trascorrere un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta per l'esercizio del diritto di opzione (fatto salvo quanto previsto per le società quotate dalle leggi speciali). Tale disposizione viene modificata dal comma 6 dell'art. 20 del D.l. 91/2014, come segue: ♦ si introduce la pubblicazione nel sito Internet della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) di un avviso sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, il deposito dell'avviso presso la sede sociale; ♦ si riduce la durata minima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione da 30 a 15 giorni. Con tale modifica viene pertanto equiparata la disciplina prevista per le società non quotate a quella già vigente per le società quotate. Conseguentemente, si abroga - al comma 1, lettera bb) - il comma 1 dell'articolo 134 del TUF che prevede la norma speciale per le società con azioni quotate. DISCIPLINA PMI QUOTATE (Art. 20 del D.l. 91/2014 conv. in Legge 116/2014) È confermata l'introduzione della nozione di piccola e media impresa con azioni quotate, e di un'apposita disciplina di favore per tali tipologie di società, con la finalità di favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese di minori dimensioni. Sono considerate a tal fine piccole e medie imprese quotate, gli emittenti azioni quotate che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni: ♦ un fatturato fino a 300 milioni di euro; ♦ ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI con azioni quotate gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari consecutivi. Per le PMI con azioni quotate è prevista la possibilità di: ♦ modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito compreso tra il 20% e il 40%, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) obbligatorie. Se tale modifica avviene quando i titoli della PMI sono già quotati, a tutela delle minoranze azionarie è previsto, per i soci che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione, il diritto di recesso (in relazione a tutti o parte dei loro titoli); ♦ la possibilità di prevedere nei propri statuti che nei primi cinque anni dall'inizio della quotazione non sia applicabile la disciplina dell'OPA da consolidamento di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 20 del D.l. 91/2014. In sede di conversione in Legge, sono stati aggiunti i commi 1-bis e 1-ter all'art. 106 del Testo Unico della Finanza, prevedendo che nelle società diverse dalle PMI l'offerta (di cui al comma 1 dell’articolo 106 del TUF) può essere promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere Riproduzione riservata Pag. 13 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 una partecipazione superiore alla soglia del 25% in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1 dell’articolo 106, comunque non inferiore al 25% né superiore 40%. LIMITE PIÙ ELEVATO PER LE PARTECIPAZIONI (Art. 20 comma 2 lett. b del D.l. 91/2014 conv. in Legge 116/2014) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI IN CASO DI RECESSO NELLE SOCIETÀ QUOTATE (Art. 20 comma 3 del D.l. 91/2014 conv. in Legge 116/2014 ) In materia di partecipazioni reciproche è stata prevista l’aumento della percentuale ordinaria prevista dall’art. 121 TUF, dal 2% al 5% (o 10% se l’emittente è una PMI e viene sottoscritto un accordo tra le società interessate approvato dalle relative assemblee). La disciplina civilistica e quella del TUF mirano a prevenire possibili abusi di carattere amministrativo derivanti dagli incroci azionari, come l'inquinamento del voto e a scongiurare il pericolo di un effetto «annacquamento» dei patrimoni delle società coinvolte. Secondo la relazione tecnica, tuttavia, è stato necessario aumentare la percentuale di limite in quanto quella precedente - pari al 2% -era la più bassa tra quelle previste negli Stati europei dotati di una specifica disciplina in materia. È confermata l'eliminazione del riferimento, contenuto nell'articolo 2437- ter terzo comma, del Codice Civile, all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato, nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, per la determinazione del valore delle azioni delle società quotate in caso di recesso (penalizzante nel caso ad esempio di semestre con titolo in ribasso). Contestualmente è stato stabilito che gli statuti possano prevedere una diversa modalità di determinazione del valore di liquidazione (in base ai criteri indicati dai commi 2 e 4 dello stesso articolo 2437- ter del Codice Civile) purché tale valore non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto in applicazione del criterio della media aritmetica. I criteri indicati ai commi 2 e 4 del codice civile sono i seguenti: ♦ criteri che tengano conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; ♦ criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, purché siano indicati nello statuto e siano indicati gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione. DISCIPLINA DELLE AZIONI A VOTO MAGGIORATO (Art. 20 comma 1 lett. aa del D.l. 91/2014 conv. in Legge 116/2014 ) È confermata l'introduzione nel TUF del nuovo articolo 127- quinquies, rubricato "Maggiorazione del voto", con cui si rimette all'autonomia statutaria delle società la possibilità di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo. Il nuovo articolo prevede che gli statuti delle società quotande e quotate possano prevedere l'attribuzione di un diritto di voto maggiorato, fino ad un massimo di due voti, per le azioni detenute da uno stesso azionista per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi dall'iscrizione in un apposito elenco, la cui tenuta è disciplinata dallo statuto. Riproduzione riservata Pag. 14 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 Lo statuto deve individuare le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, mentre si rimette alla Consob la regolamentazione attuativa della disciplina in esame, finalizzata ad assicurare la trasparenza delle partecipazioni rilevanti e l'osservanza della disciplina in materia di OPA. In sede di conversione del Decreto-legge è stato precisato che la cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le azioni a voto maggiorato non costituiscono una categoria speciale di azioni. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: ♦ è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; ♦ si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile. Per la società non quotate è stato previsto che (modificando i commi terzo e quarto dell’art. 2351 del Codice Civile) lo statuto sociale possa prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' altresì prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo' avere fino a un massimo di tre voti. A fronte di questo, è stata disposta una disposizione transitoria, secondo cui le delibere di modifica dello statuto di spa iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 31.08.2014, con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo, sono prese anche in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea. RIPRISTINO DELL'OBBLIGO DELLA PUBBLICITÀ SULLA STAMPA (Art. 20 comma 1 lett. p), v) e z) del D.l. 91/2014 conv. in Legge 116/2014) In sede di conversione, non sono state confermate alcune semplificazioni previste per le società quotate in borsa. La soppressione della lettera p) del comma 1 dell’articolo 20 del Decreto, ha ripristinato la necessità di pubblicazione delle informazioni tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali. Sono state ulteriormente soppresse le modifiche (previste alle lettere v e z del comma 1 dell'art. 20) apportate all'articolo 122 del TUF e all'articolo 125bis del TUF. Pertanto: ♦ i patti parasociali aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società quotate e nelle società che le controllano devono essere, oltre che comunicati alla Consob, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana e comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate; ♦ è stato ripristinato l'obbligo di pubblicare per estratto l'avviso di convocazione dell'assemblea sui giornali quotidiani nazionali. Riproduzione riservata Pag. 15 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 RIDUZIONE DEL CAPITALE MINIMO PER UNA SPA (Art. 20 comma 7 del D.l. 91/2014 conv. in Legge 116/2014) ISCRIZIONE IMMEDIATA NEL REGISTRO IMPRESE (Art. 20 comma 7bis del D.l. 91/2014 conv. in Legge 116/2014) ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL (Art. 20 del D.l. 91/2014 conv. in Legge 116/2014) È stata confermata6 la possibilità di costituire una società per azioni con un capitale sociale di 50.000, inferiore rispetto a quello fino ad oggi in vigore di 120.000 €. Viene così più che dimezzata la soglia minima di capitale sociale per la costituzione di una S.p.A. In sede di conversione del decreto è stato aggiunto all'art. 20 del D.l. 91/2014 il comma 7-bis in cui è previsto che dal 1° settembre il Registro imprese deve iscrivere immediatamente le richieste delle aziende (Spa escluse) spedite per via telematica alle quali è allegato un atto notarile (sia atto pubblico che scrittura privata autenticata). Resta fermo che, dopo l'iscrizione immediata, il giudice del Registro ha il potere di accertare se il notaio ha rispettato la legge ed eventualmente di ordinare la cancellazione della richiesta iscritta. La finalità della nuova norma è chiaramente quella di velocizzare le procedure di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi di società di capitali (escluse le Spa) e di persone. E' confermata l'abrogazione 7 della norma8 che imponeva la nomina del revisore o dell’organo di controllo nelle SRL con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le SPA (120.000 €). Scompare così ogni correlazione tra capitale sociale di una S.r.l. e obbligo di attivazione delle funzioni di controllo. Questa modifica si riflette anche sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle cooperative, visto il richiamo all'art. 2477 del c.c. contenuto nell'art. 2543 del c.c. In sede di conversione in legge del decreto, è stato aggiunto che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca. Pertanto per le società che, a seguito dell'intervento del decreto competitività, non si trovano più nell'obbligo di tenuta dell'organo di controllo, per porre termine al mandato in corso devono procedere con una decisione di revoca dei soci (assemblea), in caso contrario l'organo di controllo resterà in carica fino alla fine del mandato. La decisione di revoca, secondo l'art. 2400 comma 2 del codice civile, dovrebbe essere approvata con decreto dal Tribunale. Se la revoca riguarda un revisore, invece, è sufficiente la decisione dei soci. Resta fermo che l'obbligo dell'organo di controllo per la s.r.l. resta solo se si tratta di: ♦ una srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato; ♦ una srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; ♦ una srl che per due esercizi consecutivi abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali: almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale; almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 6 Art. 20 comma 7 del D.l. 91/2014. 8 Art. 2477 secondo comma del C.c. 7 Dall'art. 20 comma 8 del D.l. 91/2014. Riproduzione riservata Pag. 16 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 17 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 SAPERE PER FARE L'IMPOSIZIONE FISCALE IN CASO DI SUCCESSIONE E DONAZIONE INTRODUZIONE Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo non solo di presentare come di consueto la dichiarazione di successione, ma anche di pagare, se dovuta, l’imposta di successione e le imposte ipotecaria e catastale. Anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito degli immobili sono soggetti a imposizione (imposta sulle donazioni, imposte ipotecaria e catastale), con le stesse aliquote di calcolo e le stesse franchigie previste nel caso di successione. Sono previste agevolazioni in caso di successione/donazione di "prima casa". Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo in cosa consiste l'imposizione fiscale sugli immobili ereditati o ricevuti in donazione. INDICE DELLE DOMANDE 1. Chi deve presentare la dichiarazione di successione? 2. Entro quando deve essere presentata la dichiarazione di successione? 3. In caso di successione, sono dovute imposte? 4. In quali casi va pagata l'imposta di successione e come si calcola? 5. In caso di successione di immobili, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale? 6. In caso di successione, sono previste agevolazioni tributarie per la prima casa? 7. In quali casi va pagata l'imposta sulle donazioni e come si calcola? 8. In caso di donazione di immobili, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale? Riproduzione riservata Pag. 18 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 DOMANDE E RISPOSTE D.1 CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE? R.1 Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: ♦ i chiamati all’eredità e i legatari, o i loro rappresentanti legali; ♦ gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta; ♦ gli amministratori dell’eredità; ♦ i curatori delle eredità giacenti; ♦ gli esecutori testamentari; ♦ i trustee. Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse. Si precisa che alla dichiarazione non occorre più allegare gli estratti catastali degli immobili caduti in successione (Risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013). D.2 ENTRO QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE? R.2 La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. A tal fine, deve essere compilato l’apposito modulo (modello 4), reperibile presso ogni ufficio territoriale o sul sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), e successivamente presentarlo all’ufficio territoriale dell’Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente, la dichiarazione risulta nulla. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata all’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Roma II – Ufficio territoriale “Roma 6”, Via Canton 20 - CAP 00144. Si precisa che la dichiarazione di successione può essere modificata entro la scadenza del termine di presentazione. Secondo quanto chiarito dalla Risoluzione n. 8/E del 13.01.2012, è possibile rettificare la dichiarazione anche oltre questo termine, purché le modifiche siano dichiarate prima della notifica dell’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta o, in mancanza, entro il termine previsto per la notifica del medesimo atto (due anni dal pagamento dell’imposta principale). Riproduzione riservata Pag. 19 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 D.3 IN CASO DI SUCCESSIONE, SONO DOVUTE IMPOSTE? R.3 Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile o un diritto reale immobiliare, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria, catastale e di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali e i tributi speciali catastali e, se dovuta, l'imposta di successione. Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia – Territorio. D.4 IN QUALI CASI VA PAGATA L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E COME SI CALCOLA? R.4 Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione. L’imposta di successione è calcolata dall’ufficio, in base alla dichiarazione presentata e previa correzione di eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile. L’importo eventualmente dovuto è notificato al contribuente attraverso un avviso di liquidazione. Per gli immobili di proprietà, la base imponibile per il calcolo dell’imposta è costituita dalla loro rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti: ♦ 110, per la prima casa; ♦ 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1) ♦ 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; ♦ 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D; ♦ 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E . Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%. Sono previste aliquote di tassazione diverse, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede. In particolare, sul valore complessivo dell’eredità si applicano le seguenti aliquote: ♦ 4%, per il coniuge ed i parenti in linea retta (genitori e figli), da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro; ♦ 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro; ♦ 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado; ♦ 8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone. Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro. Ai soli fini dell’applicazione della franchigia, sulla quota devoluta all’erede si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dalla persona deceduta a favore del medesimo erede. Riproduzione riservata Pag. 20 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 D.5 IN CASO DI SUCCESSIONE DI IMMOBILI, SONO DOVUTE LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE? R.5 Quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili e diritti reali immobiliari, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale. Queste, sono pari, rispettivamente, al 2% e all’1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta (168 euro fino al 31 dicembre 2013). Le imposte ipotecaria e catastale devono essere pagate prima della presentazione della dichiarazione di successione. Per il versamento va utilizzato il modello F23, nel quale vanno indicati i codici tributo: ♦ 649T per l’imposta ipotecaria; ♦ 737T per l’imposta catastale. D.6 IN CASO DI SUCCESSIONE, SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA PRIMA CASA? R.6 Sì. Quando il beneficiario del bene immobile o diritto reale immobiliare ricevuto in eredità (o, nel caso di immobile trasferito a più beneficiari, almeno uno di essi) ha i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione “prima casa”, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro per ciascuna imposta (168 euro fino al 31 dicembre 2013), indipendentemente dal valore dell’immobile caduto in successione. In questo caso, è necessario attestare nella dichiarazione di successione il rispetto dei requisiti che la legge richiede per la fruizione delle agevolazioni “prima casa”. In particolare, chi eredita l’immobile: ♦ non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile ereditato; ♦ non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Questi due requisiti devono sussistere entrambi. Inoltre, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi (salvo alcuni casi particolari in cui tale requisito non è richiesto, come per esempio per il personale delle forze di polizia). Se non sono rispettati tali requisiti, si decade dall'agevolazione (Risoluzione n. 33/E/2011). D.7 IN QUALI CASI VA PAGATA L'IMPOSTA SULLE DONAZIONI E COME SI CALCOLA? R.7 Come nel caso delle successioni, anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito degli immobili sono soggetti ad imposizione. Riproduzione riservata Pag. 21 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 Le aliquote da utilizzare per determinare l’imposta sulle donazioni sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario, quindi: ♦ 4%, per il coniuge ed i parenti in linea retta (genitori e figli), da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro; ♦ 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; ♦ 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado; ♦ 8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone. Se a beneficiare della donazione è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro. D.8 IN CASO DI DONAZIONE DI IMMOBILI, SONO DOVUTE LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE? R.8 Quando oggetto della donazione sono beni immobili e diritti reali immobiliari, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale. Queste, sono pari, rispettivamente, al 2% e all’1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta (168 euro fino al 31 dicembre 2013). Per le donazioni di "prima casa" valgono le agevolazioni previste anche per le successioni, cioè l'imposta ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Con la circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la registrazione di un atto di donazione, se di valore inferiore ai limiti stabiliti per le franchigie, non è dovuta imposta di registro. Riproduzione riservata Pag. 22 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana. LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 80/E del 29 Agosto 2014 L'Agenzia fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, relativo agli atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso. In particolare, viene precisato che, come per gli atti di affrancazione (Risoluzione n. 64/E/2014), anche per l'atto di legittimazione del possesso di terre civiche con il pagamento di un’indennità è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e dagli altri tributi. Il documento di prassi illustra, in sostanza, la novità normativa contenuta nel D.L. n. 66/2014 (articolo 5, comma 1-bis). Risoluzione n. 81/E del 29 Agosto 2014 L'Agenzia precisa che le banche popolari non fruiscono del regime fiscale di favore previsto per le società cooperative. Infatti, nonostante le banche popolari siano istituti di credito, di norma costituiti come società cooperative, non possono fruire delle agevolazioni sulle riserve indivisibili (deduzione dal reddito imponibile degli utili accantonati a riserve indivisibili) non essendo società cooperative disciplinate dai principi della mutualità e, di conseguenza, non applicandosi alle stesse l’articolo 12 della Legge n. 904/1977. Tale conclusione trova anche conferma nella disciplina delle banche popolari contenuta nel Testo unico bancario. Risoluzione n. 82/E del 2 Settembre 2014 L'Agenzia precisa che il professionista autorizzato ad apporre il visto di conformità, che intende utilizzare in compensazione orizzontale i crediti superiori a 15mila euro, relativi a imposte sui redditi Riproduzione riservata Pag. 23 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 e relative addizionali, Irap, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, può effettuare l’operazione in autonomia, senza rivolgersi ad altri. La richiesta di chiarimento è derivata dalla novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013, art. 1, comma 574), che ha stabilito che il visto di conformità, già richiesto per la compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15mila euro annui, è stata reso obbligatorio anche in caso di utilizzo di crediti relativi ad altri tributi di importo superiore a 15.000 euro annui. I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Comunicato stampa del 2 Settembre 2014 L'Agenzia avverte i contribuenti che abbiano ricevuto l’email “Le Linee Guida” di non aprire il file allegato, che conterrebbe presunte istruzioni utili ad evitare i controlli legati al redditometro, in quanto si tratta di un falso e contiene un virus e, se aperto, può compromettere la sicurezza del computer del destinatario. Non si tratta di una mail inviata dall'Agenzia delle Entrate. L’Agenzia invita quindi i contribuenti che stanno ricevendo questo messaggio a non inoltrarlo ad alcuno e ad eliminarlo senza aprire l’allegato. Riproduzione riservata Pag. 24 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 SCADENZARIO LO SCADENZARIO DAL 08.09.2014 AL 22.09.2014 Lunedì 15 Settembre 2014 Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti Lunedì 15 Settembre 2014 Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati Lunedì 15 Settembre 2014 Annotazione dell’ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente Martedì 16 Settembre 2014 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili Martedì 16 Settembre 2014 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, DPR 100/98 Martedì 16 Settembre 2014 Versamento della 7° rata dell’Iva relativa all’anno 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile, da parte dei contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2013 ed hanno versato la prima rata entro il 17.03.2014 Martedì 16 Settembre 2014 Per i contribuenti Iva mensili, termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza l’applicazione dell’Iva sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 settembre. Riproduzione riservata Pag. 25 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 Martedì 16 Settembre 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente Martedì 16 Settembre 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente Martedì 16 Settembre 2014 Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente Martedì 16 Settembre 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente Martedì 16 Settembre 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente Martedì 16 Settembre 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente Martedì 16 Settembre 2014 Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente Martedì 16 Settembre 2014 Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente Martedì 16 Settembre 2014 Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Agosto 2014) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai. Martedì 16 Settembre 2014 Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale Riproduzione riservata Pag. 26 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 delle imposte versando la 1a rata entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%. Martedì 16 Settembre 2014 Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 3a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. Martedì 16 Settembre 2014 Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggette agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 7 luglio, scade il termine per il versamento della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,76%. Martedì 16 Settembre 2014 Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggette agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 2a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%. Martedì 16 Settembre 2014 Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata Riproduzione riservata Pag. 27 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%. Martedì 16 Settembre 2014 Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 3a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. Martedì 16 Settembre 2014 Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggette agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 7 luglio, scade il termine per il versamento della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,76%. Martedì 16 Settembre 2014 Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggette agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 2a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%. Martedì 16 Settembre 2014 Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggetti agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale Riproduzione riservata Pag. 28 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 delle imposte versando la 1a rata entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%. Martedì 16 Settembre 2014 Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggetti agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 3a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. Martedì 16 Settembre 2014 Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggetti agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 7 luglio, scade il termine per il versamento della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,76%. Martedì 16 Settembre 2014 Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggetti agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 2a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%. Riproduzione riservata Pag. 29 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014 Venerdì 19 Settembre 2014 Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2014 (ravvedimento operoso breve) Venerdì 19 Settembre 2014 Presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2013 – Modello 770/2014 Semplificato (come da proroga stabilita dal D.P.C.M. 31.07.2014) da parte dei sostituti d'imposta che nel 2013 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte o contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, all'INPS Gestione exINPDAP e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL. Venerdì 19 Settembre 2014 Presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2012 – Modello 770/2014 Ordinario (come da proroga stabilita dal D.P.C.M. 31.07.2014) da parte dei sostituti d'imposta, intermediari e altri soggetti che nel 2013 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi. Riproduzione riservata Pag. 30
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