linee guida per lavorare in australia

WORK IN PROGRESS
LINEE GUIDA PER LAVORARE IN AUSTRALIA
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PREFAZIONE
L’idea di un progetto per far luce sulle regole del mondo del lavoro in Australia é partita
dall’esperienza dello sportello di assistenza (Welcome Desk) di NOMIT presso il Consolato
italiano di Melbourne. Dall’ incontro con la nuova generazione di italiani a Melbourne é emersa
l’esigenza di conoscere e approfondire numerosi temi riguardanti il lavoro e promuovere la
conoscenza delle istituzioni australiane preposte alla tutela dei diritti dei lavoratori. Rispetto a tali
obiettivi questa guida rappresenta solo il punto di partenza di un percorso volto a facilitare
l’accesso e la comprensione del sistema di regole vigente in Australia. Il fine ultimo é quello di
elargire informazione per garantire scelte piú consapevoli e assistere i nostri connazionali nel
processo di integrazione nel mondo del lavoro australiano.
Il presente lavoro contiene informazioni di carattere generale vigenti alla data di pubblicazione
(maggio 2013) e non costituisce un parere su casi specifici, per i quali si consiglia di avvalersi di
idonea consulenza e assistenza legale.
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1. VISTI TEMPORANEI E LAVORO
1.1. Working Holiday Visa: quali sono le possibilità e quali sono i limiti?
Il Working Holiday Visa nasce come strumento per permettere ai giovani provenienti da paesi
con cui sussistono accordi di reciprocitá, d’età compresa tra i 18 e i 30 anni (anche compiuti), di
poter viaggiare in Australia e allo stesso tempo lavorare, per coprire parte delle spese del viaggio.
Pertanto, se l’intenzione è quella di trovare un lavoro stabile e permanente, allora potrebbe non
essere l’ideale, visti alcuni suoi limiti.
Con il Working Holiday Visa si ha la possibilità di risiedere temporaneamente in Australia per un
periodo di 12 mesi, prorogabili per altrettanti 12 mesi qualora il titolare del visto “Working
Holiday maker” abbia prestato per almeno 88 giorni la propria attivitá lavorativa nell’ambito di
specifici settori di volta in volta identificati (es. lavoro agricolo, lavoro in miniera, ecc.) e
all’interno delle cosiddette “Regional Areas” (Aree Regionali).
Con il Working Holiday Visa è possibile lavorare solo per un periodo di massimo 6 mesi presso
lo stesso datore di lavoro. Questo limite, che in un primo momento potrebbe sembrare
irrilevante, renderà più difficile la ricerca di lavoro in alcuni settori. Alcune aziende potrebbero
infatti non essere interessate a investire tempo per la formazione di persone che possono
lavorare solo per un periodo di 6 mesi presso di esse.
Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare l’apposita sezione del sito del
Dipartimento di Immigrazione e Cittadinanza: www.immi.gov.au/Visas/Pages/417.aspx
1.2. International Students: a quali condizioni si puo’ lavorare?
Se ci si reca in Australia per motivi di studio e si intende al contempo lavorare per mantenersi, é
opportuno sapere che esistono diverse tipologie di visti studenteschi, che variano a seconda della
tipologia di corso che si intende intraprendere.
In linea di massima, uno studente internazionale che decide di lavorare potrá farlo per un
massimo di 40 ore ogni 2 settimane durante il semestre accademico e per un numero illimitato di
ore nei periodi tra un semestre e l’altro.
Sussistono particolari eccezioni al limite orario in caso di lavoro autorizzato nell’ambito di un
corso universitario e anche in caso di volontariato. I predetti limiti inoltre non valgono in caso di
corsi universitari di livello avanzato quali Maser e Dottorati.
Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare l’apposita sezione del sito del
Dipartimento di immigrazione e Cittadinanza:
http://www.immi.gov.au/students/students/working_while_studying/conditions.htm
1.3. Cos’e’ il Visto 457 e quali sono le relative condizioni di lavoro?
Se la propria professione rientra nell’ambito di una lista di occupazioni qualificate, uno degli
strumenti piú comuni per lavorare in Australia é quello della sponsorizzazione attraverso il Visto
457 (457 Visa). Le liste delle professioni vengono costantemente aggiornate per riflettere le
necessitá di manodopera specializzata in Australia. In linea generale, il Visto temporaneo di
lavoro 457 permette a lavoratori in possesso di particolari competenze di lavorare in Australia
fino a quattro anni, portando in Australia anche la propria famiglia. Il lavoratore viene
sponsorizzato da un datore di lavoro autorizzato che dimostri di non riuscire a reperire un
lavoratore cittadino australiano o residente permanente dotato di specifiche competenze
necessarie per svolgere una particolare tipologia di lavoro.
Il limite di tale visto risiede nella temporaneitá dello stesso, che pertanto dura soltanto finché
permanga la sponsorizzazione. Di conseguenza, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
lavoratore avrá soli 90 giorni (termine in vigore dal 1 luglio 2013) per trovare un nuovo lavoro.
Nel caso in cui la ricerca dia esito negativo, dovrá abbandonare l’Australia.
I lavoratori muniti di Visto 457, in quanto lavoratori stranieri hanno diritto beneficiano in egual
misura di diritti e protezioni fondamentali sul posto di lavoro a prescindere dal loro status di
residenza o cittadinanza (vedi par. 3.2). In particolare, ai sensi delle norme in materia di
immigrazione, il datore di lavoro che decide di sponsorizzare un lavoratore con Visto 457 deve:
- Garantire che il lavoratore straniero riceva una paga equivalente a quella percepita da un
qualsiasi altro lavoratore australiano che svolga le stesse mansioni lavorative;
- Richiedere che il lavoratore straniero svolga solo ed esclusivamente mansioni relative alle
specifiche competenze per le quali e’ stato assunto;
- Contribuire su richiesta, nei limiti della ragionevolezza, alle spese di viaggio per lasciare
l’Australia al termine del periodo di lavoro, anche per i componenti della famiglia del
lavoratore straniero;
- Non riversare sul lavoratore straniero le spese associate alla selezione o al processo di
sponsorizzazione, incluse le spese per eventuali agenti di immigrazioni coinvolti;
- Fare in modo che il lavoratore non svolga attivitá per altri datori di lavoro non
autorizzati;
- Fare in modo che il lavoratore venga pagato tramite un metodo verificabile (bonifico o
assegno).
Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare l’apposita sezione del sito del
Dipartimento
di
immigrazione
e
Cittadinanza:
http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/457.aspx
2. INFORMAZIONI UTILI PER INIZIARE A LAVORARE
2.1
Iniziare a cercare un lavoro: cosa mi serve?
Cosa mi serve? Necessario sarà richiedere il Tax File Number (TFN), un equivalente del nostro
codice fiscale, presso un ufficio dell’Australian Taxation Office (ATO) o tramite il sito
http://www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/applying-for-a-tfn/, ed aprire un bank
account presso una banca. Nel caso in cui il lavoro che ci si appresta a svolgere consista in un
lavoro autonomo sará invece necessario richiedere l’Australian Business Number (ABN),
l’equivalente della nostra partita IVA, sempre presso gli uffici dell’ATO o direttamente
sull’apposito
sito:
http://www.ato.gov.au/business/australian-business-number/indetail/registration/abn-registration-for-individuals---sole-traders/
2.2
Warning: Job Hunting Traps.
Durante la ricerca del lavoro é importante non farsi trarre in inganno accettando di lavorare
senza alcuna retribuzione durante il periodo di prova. Stando ad una ricerca di Job Watch (ente
indipendente per la tutela dei diritti dei lavoratori nello stato del Victoria, vedi par. 5.3) una delle
trappole più diffuse è proprio quella dell’ Unpaid Trial Work (periodo di prova non retribuito).
Pertanto é opportuno sapere che ognuno ha diritto a condizioni di lavoro adeguate anche
durante il periodo di prova e in particolare a:
-
un ambiente di lavoro sano e sicuro;
termini e condizioni minime di lavoro (vedi par. 3.4);
retribuzione in linea con i minimi salariali;
buste paga (payslip) regolari con deduazione della relativa tassazione alla fonte;
versamento dei contributi per la pensione (se applicabile);
adesione ad un sindacato;
assicurazione Workcover per malattia professionale o infortunio;
ambiente di lavoro privo di discriminazioni.
3. I DIRITTI E I DOVERI DEI LAVORATORI (STRANIERI) IN
AUSTRALIA
3.1
Com’é regolato il diritto del lavoro in Australia ?
Il diritto del lavoro australiano é attualmente regolamentato in via principale da apposita
legislazione emanata a livello federale, fatte salve alcune materie che continuano ad essere anche
di competenza statale oltre che dai principi giurispudenziali (cd. common law) sviluppatisi
attraverso il contributo delle Corti federali e statali. L’attuale legislazione di riferimento in materia
di diritti dei lavoratori a livello federale é il Fair Work Act 2009 (Cth). Di fondamentale
importanza sono inoltre i contratti collettivi aventi forza di legge che si applicano a tutti i
lavoratori occupati in un determinato settore (“Modern Awards”). Nello stato del Victoria
rilevano inoltre le seguenti leggi: Occupational Health and Safety Act 2004 (Vic); Accident and
Compensation Act 1985 (Vic); Workplace Injury Rehabilitation and Compensation Act 2013
(Vic); Equal Opportunity Act 2010 (Vic); Racial and Religious Tolerance Act 2001; Charter of
Human Rights and Responsibilities 2006.
3.2
Chi e’ identificato come lavoratore straniero in Australia e quali
sono i principali diritti?
Sono considerati lavoratori stranieri tutti coloro i quali non siano cittadini australiani o residenti
permanenti ed abbiano un visto temporaneo di lunga durata che consenta loro di lavorare in
Australia. Da questa categoria vanno esclusi i turisti che normalmente non hanno il permesso di
lavorare, ma possono rientrarvi invece i fruitori di altri visti di natura ibrida, quali i giovani tra i
18 e i 30 anni con visto ‘working-holiday’ (vedi par. 1.1), i lavoratori stagionali, o gli studenti
internazionali ai quali é generalmente consentito lavorare part-time (vedi par 1.2).
In linea di principio, tutte le persone che lavorano in Australia beneficiano in egual misura di
diritti e protezioni fondamentali sul posto di lavoro a prescindere dal loro status di residenza o
cittadinanza. Dall’altro lato, i lavoratori stranieri sono tenuti in particolare a rispettare le
condizioni e i limiti stabiliti dai Visti di ingresso.
Tra i diritti fondamentali del lavoro, l’Australia si é impegnata a riconoscere attraverso la propria
legislazione i principi di rango internazionale stabiliti dall’Organizzazione Internazionale del
Lavoro (OIL), inclusi: la libertá di associazione sindacale e contrattazione collettiva, l’abolizione
del lavoro forzato, il divieto di qualsiasi forma di discriminazione e il rispetto delle pari
opportunitá tra uomo e donna.
Infine, in linea generale, e fatte salve alcune eccezioni, ciascun datore di lavoro é tenuto a versare
un minimo contributivo equivalente al 9% ai fini pensionistici. In Australia il sistema
pensionistico dei percettori di reddito da lavoro non é gestito da un ente statale (come l’INPS in
Italia) ma da fondi privati di categoria.
3.3
Quali sono i principali doveri del datore di lavoro e del lavoratore?
Oltre ad essere stabiliti in maniera esplicita attraverso le disposizioni normative, esistono alcuni
diritti e doveri che vengono sussunti nell’ambito del rapporto di lavoro. Tali obbligazioni
implicite in capo ai lavoratori e ai datori di lavoro sono il prodotto dell’evoluzione
giurisprudenziale nel corso degli anni.
In generale, il datore di lavoro é vincolato giuridicamente a: pagare il salario; mantenere la
sicurezza sul posto di lavoro per evitare infortuni; e trattare il lavoratore con lealtá e rispetto al
fine di mantenenere l’integritá del vincolo fiduciario sottostante il rapporto di lavoro.
Dall’altro lato, il lavoratore é tenuto a: svolgere le sue mansioni con la dovuta diligenza e
professionalitá; obbedire a tutte le istruzioni del datore purché siano ragionevoli e legittime; ed
agire nel miglior interesse del datore per evitare danni alla sua attivita’.
3.4
Quali sono i diritti fondamentali relativi alle condizioni di lavoro?
I diritti sul lavoro vengono innanzitutto definiti dagli standard occupazionali nazionali (‘National
Employment Standards’ – NES). Tali minimi possono essere in linea generale migliorati tramite
un contratto collettivo di settore (chiamato ‘Modern Award’) o aziendale (‘Enterprise
Agreement’), nonché attreverso il contratto individuale (‘Workplace agreement’), che puo’ essere
sia scritto che orale. Vi é inoltre la possibilitá - in presenza di determinate circostanze
(lavoratopre portatore di handicap, genitore di un bambino in eta’ scolare, over 55, ecc.) - di
stipulare altre forme di accordi individuali flessibili migliorativi.
I National Employment Standards prevedono 10 diritti minimi nell’ambiente di lavoro:
1. Una settimana lavorativa ordinaria di un massimo di 38 ore per i dipendenti a tempo
pieno, più un numero ‘ragionevole’ di ore di lavoro supplementare.
2. Diritto di richiedere condizioni di lavoro flessibili.
3. Congedo parentale o per genitori adottivi di 12 mesi (non retribuito), con il diritto di
richiedere altri 12 mesi.
4. Quattro settimane di congedo annuale retribuito ogni anno (proporzionalmente all’orario
di lavoro svolto).
5. Dieci giorni di congedo retribuito di malattia/per accompagnatori ogni anno
(proporzionalmente all’orario di lavoro svolto), due giorni di congedo retribuito per gravi
motivi familiari per ogni occasione consentita, e due giorni di congedo per
accompagnatori non retribuito per ogni occasione consentita.
6. Congedo di utilità sociale per lo svolgimento dell’incarico di giurato popolare o per
servizi di protezione civile nel caso di determinate emergenze o disastri naturali. Questo
congedo non è retribuito, tranne nel caso dell’incarico di giurato popolare.
7. Congedo di anzianità (long service leave).
8. Festività pubbliche e il diritto di percepire in tali giorni la retribuzione prevista per lavoro
ordinario.
9. Preavviso di cessazione del rapporto di lavoro e trattamento di fine rapporto.
10. Il diritto dei nuovi dipendenti di ricevere il Fair Work Information Statement.
Infine, secondo l’attuale sistema, i minimi salariali sono stabiliti all’interno dei suddetti Modern
Awards (vedi par. 3.1) e vengono regolarmente aggiornati da un apposito organo costituito
all’interno della Fair Work Commission (vedi par. 5.3). Tale organo stabilisce altresí il minimo
salariale per i lavoratori non coperti dai predetti Awards, che da luglio 2013 ammonta a $ 16.37.
Per aggiornamenti sul punto si rimanda al sito della Fair Work Commission
http://www.fwc.gov.au/index.cfm
N. B.
Esistono condizioni e/o limiti al diritto di avvalersi degli standard occupazionali minimi a
seconda dell’anzianitá di servizio ovvero in caso di lavoratori che non svolgano la propria
prestazione a tempo indeterminato (permanent employees) e a tempo pieno (full-time).
I NES e altre informazioni importanti relative al rapporto di lavoro sono contenute all’interno
del “Fair Work Information Statement” (prospetto informativo in materia di Fair Work ossia in
materia di equità nei rapporti di lavoro) che ciascun lavoratore ha diritto a ricevere quanto prima
dopo l’inizio del rapporto di lavoro, reperibile insieme ad altre informazioni in Italiano sul sito
del Fair Work Ombudman (vedi par. 5.3) http://www.fairwork.gov.au/languages/Italian--Italiano/italian
Per maggiori informazioni, e’ possibile rivolgersi al Fair Work Infoline al numero 13 13 94
oppure visitare il sito www.fairwork.gov.au
4. LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA DIFFERENZA TRA
LAVORATORE AUTONOMO E LAVORATORE SUBORDINATO
4.1
Quali sono le differenze tra lavoro full-time, part-time e casual?
Il lavoratore full-time (a tempo pieno) lavora 38 ore a settimana, in genere a tempo
indeterminato, e beneficia di tutte le condizioni dettate dagli standard occupazionali nazionali,
oltre che da eventuali contratti collettivi.
Il lavoratore part-time (a tempo parziale) lavora in media meno di 38 ore a settimana, in genere a
tempo indeterminato con lo stesso numero di ore, beneficiando delle stesse protezioni del lavoro
full-time, in proporzione alle ore lavorate.
Il lavoratore ‘casual’ é pagato in base al numero di ore lavorate, senza garanzia di continuitá. Data
la natura occasionale e flessibile del rapporto di lavoro, non tutti gli standard occupazionali
nazionali si applicano al lavoratore casual. In particolare, il lavoratore casual viene pagato ad ora,
senza diritto a periodi di ferie, malattia o aspettativa pagati e senza diritto al preavviso in caso di
cessazione del rapporto. Per bilanciare la mancanza di questi ed altri benefici generali, tali
lavoratori devono essere pagati in base ad una tariffa salariale piu’ alta del normale (cossidetto
‘casual loading’). In ogni caso, un contratto collettivo (nazionale o aziendale) potrebbe prevedere
il riconoscimento di alcuni diritti normalmente non garantiti a a tale categoria di lavoratori come
ad esempio: congedo di anzianita’, congedo parentale e/o familiare; un minimo di ore lavorative
garantito; o un preavviso di cessazione del rapporto. Al lavoratore casual vengono tuttavia
garantite le protezioni contro gli infortuni e le discriminazioni, le tutele generali anche in caso di
licenziamento ed il diritto di associazione sindacale.
4.2
Chi é lavoratore subordinato e chi é lavoratore autonomo? Cos’ e’
lo sham contracting?
Un lavoratore subordinato (employee) esegue mansioni di lavoro seguendo le istruzioni del
datore in cambio di una paga ricorrente. Il rapporto di lavoro é regolamentato in base a contratti
collettivi e/o individuali in aggiunta agli standard occupazionali nazionali.
Un lavoratore autonomo (‘indipendent contractor’) generalmente effettua il lavoro con la propria
attrezzatura e senza vincoli di orari e modalita’ di lavoro, in base a contratti basati su progetti
specifici.
Sham Contracting Come accade in Italia, anche in Australia puo’ accadere che alcuni datori di
lavoro dissimulino un rapporto di lavoro subordinato con un contratto di lavoro autonomo per
evitare i relativi obblighi (anche contributivi e fiscali) e responsabilitá stabilite dal diritto del
lavoro Questo fenomeno e’ chiamato ‘sham contracting’ (contrattazione-truffa) ed é illegale.
La legge australiana (Fair Work Act 2009 Cth e relativi precedenti giudiziari) tutela i lavoratori
dipendenti anche qualora non vengano contrattualmente definiti tali.
5. LE TUTELE
5.1
Cosa sono le protezioni generali?
Le protezioni generali consistono in una serie di tutele contro eventuali comportamenti datoriali
ritorsivi e/o coercitivi (es. adverse action o coercion) posti in essere in relazione a una serie di
diritti garantiti quali:
 Condizioni di lavoro (compreso il minimo salariale e il diritto alle ferie)
 Libertá di associazione sindacale
 Libertá da ogni forma di discriminazione
 Libertá da qualsiasi forma di pressione nella negoziazione di eventuali accordi individuali
In particolare é vietata ogni forma di discriminazione in base alle seguenti caratteristiche protette:
razza; colore; sesso; orientamento sessuale; eta’; invalidita’ fisica o mentale; stato civile;
responsabilitá per assistenza familiare; gravidanza; religione; opinione politica; estrazione
nazionale od origine sociale.
Tra i comportamenti ritorsivi sono ricompresi: il licenziamento, la mancata assunzione e il
demansionamento.
5.2
Quali sono le tutele in caso di licenziamento?
La cessazione del rapporto puo’ avvenire per una serie di motivi tra cui le dimissioni del
lavoratore o il licenziamento da parte del datore di lavoro per motivi oggettivi (redundancy) o
soggetivi (licenziamento disciplinare). Al termine del rapporto di lavoro ciascun lavoratore ha il
diritto di ricevere le competenze di fine rapporto, incluse retribuzioni arretrate, l’eventuale
indennitá sostitutiva del preavviso e indennitá per ferie maturate e non godute.
Oltre alla tutela prettamente risarcitoria messa a disposizione dall’azione di Common Law per
licenziamento illlegittimo, la legge federale, Fair Work Act (2009), prevede una specifica
disciplina con dei rimedi prestabiliti in caso di licenziamento illegittimo. Ai sensi della predetta
legge il licenziamento si considera illegittimo nel caso in cui venga esercitato in maniera
pregiudizievole, ingiusta o irragionevole (harsh, unjust or unreasonable). In caso di licenziamento
illegittimo é possibile ricorrere dinanzi alla Fair Work Commission (vedi 5.3) per ottenere la
reintegrazione (raramente concessa), oppure il risarcimento del danno. Il termine per il deposito
del ricorso é di 21 giorni dal licenziamento.
In generale sono coperti dalla legislazione in tema di licenziamento illegittimo i dipendenti da
aziende con piú di 15 dipendenti e piú di 6 mesi di anzianitá nonché i dipendenti da aziende con
meno di 15 dipendenti con piú di 12 mesi di anzianitá che percepiscano una retribuzione
inferiore a $ 129,300 all’anno.
Per aggiornamenti si consiglia di visitare l’apposita pagina del sito della Fair Work Commission
http://www.fwc.gov.au/index.cfm?pagename=dismissalseligibility
5.3
Quali organismi si occupano della protezione dei diritti dei
lavoratori in Australia?
Tra gli organi che si occupano della tutela dei diritti dei lavoratori vi sono:
Il Fair Work Ombudsman: un organo indipendente istituito ai sensi del Fair Work Act 2009
che svolge opera di educazione di datori di lavoro e lavoratori in merito ai diritti e agli obblighi
nell’ambiente di lavoro al fine di garantire l’ottemperanza alle leggi in materia di rapporti di
lavoro. Il Fair Work Ombudsman é inoltre autorizzato, in determinate circostanze, ad
intraprendere azioni contro datori di lavoro, lavoratori e/o loro rappresentanti che violano le
leggi in materia di lavoro.
Per maggiori informazioni é possibile chiamare al numero 13 13 94 (Fair Work Info line) o il
Telephone Interpreter Service (TIS) al numero 13 14 50 oppure visitare il sito
www.fairwork.gov.au.
La Fair Work Commission è l’organo nazionale della giustizia amministrativa competente per
le relazioni industriali istituito ai sensi della Fair Work Act 2009. Fair Work Commission è un
organo indipendente con il potere di condurre tutta una serie di funzioni relative al meccanismo
di tutela delle retribuzioni e delle condizioni lavorative minime, alla contrattazione, alle vertenze
sindacali, alla risoluzione di contenziosi, alla risoluzione del rapporto di lavoro e ad altre istanze
occupazionali.
Per maggiori informazioni é possibile visitare il sito web della Fair Work Commission
www.fwc.gov.au o contattare la Fair Work Commission Helpline al numero 1300 799 675.
Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission: La Commissione per le Pari
Opportunitá e i Diritti Umani dello stato del Victoria gestisce una serie di servizi tra cui una
Enquiry Line per informazioni su casi di discriminazione e molestie sessuali anche sul posto di
lavoro nonché un servizio di conciliazione delle controversie.
Per maggiori informazioni é possibile consultare il sito www.humanrightscommission.vic.gov.au
oppure chiamare i seguenti numeri: 1300 292 153 o (03) 9032 3583. L’indirizzo mail é email é
enquiries@veohrc.vic.gov.au
Victoria Legal Aids: in base alle circostanze individuali questo organo puo’ fornire informazioni
generali o assistenza legale specifica in relazione ad alcune questioni riguardanti la tutela di alcuni
diritti sul posto di lavoro lavoro.
Per maggiori informazioni é possibile visitare il sito www.legalaid.vic.gov.au o contattare i numeri
di telefono: 1300 792 387 oppure (03) 9269 0202 (per assistenza in italiano).
L’ Australian Human Rights Commission é un organo indipendente autorizzato ad
investigare casi di discriminazione e violazione di diritti umani.
Per maggiori informazioni é possibile visitare il sito www.humanrights.gov.au o contattare i
numeri di telefono: (02) 9284 9600; Complaints Infoline: 1300 656 419; General enquiries and
publications: 1300 369 711.
Per informazioni sui sindacati presenti in Australia é possibile contattare Unions Australia
Helpline al numero 1300 486 466 ovvero ACTU Worker Information line al numero 1300
362 223.
Si segnala inoltre il servizio di assistenza per lavoratori residenti nello stato del Victoria fornito da
Job Watch, il cui sito é
www.jobwatch.org.au/, il cui indirizzo email é
jobwatch@jobwatch.org.au e i cui recapiti telefonici sono: 9662 1933 (for Melbourne Residents);
1800 331 617 (for Country Victorian residents).
Community Legal Services: Si tratta di servizi territoriali di assistenza legale gratuita rivolta a
persone che vivono (o in alcuni casi studiano e/o lavorano) in una determinata area. Per un
elenco dei Community Legal Services presenti nello stato del Victoria é possibile visitare il sito
www.fclc.org.au/find_a_clc.php:
Inoltre si segnalano i Community legal Services con esperienza specifica nell’ambito del diritto
del lavoro: Footscray Community Legal Service (www.footscrayclc.org.au); Springvale
Community Legal Service (www.smls.org.au); Fitzroy Community Legal Service
(www.fitzroy-legal.org.au).
Per questioni riguardanti i contributi pensionistici (Superannuation) é possibile contattare l’
Australian Tax Office's Superannuation Hotline al numero 131 020.
Per questioni riguardanti lavoratori autonomi (independent contractors) é possibile contattare il
Department of Industry al seguente numero: 1300 667 850.
Per questioni riguardanti la sicurezza sul lavoro é possibile fare riferimento alle seguenti
agenzie su base territoriale:
 New South Wales – WorkCover NSW 13 10 50
 Victoria – WorkSafe Victoria 1800 136 089
 Queensland – WorkCover Queensland 1300 362 128
 Western Australia – WorkCover Western Australia 1300 794 744
 South Australia – SafeWork SA 1300 365 255
 Tasmania – Workplace Standards Tasmania 1300 366 322
 Australian Capital Territory – WorkCover ACT (02) 6205 0200
 Northern Territory – NT WorkSafe 1800 019 115.
Infine per ottenere i contatti di uno studio legale o di un avvocato é possibile rivolgersi al
Law Institute of Victoria (www.liv.asn.au/Referral) al numero (03) 9607 9550